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Statuto

«Associazione Universitaria di Studi Europei (A.U.S.E.)»

 

Denominazione – Scopo – Sede – Durata

 

Articolo 1

È costituita una Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: «Associazione Universitaria di Studi Europei (A.U.S.E.)»

Articolo 2

L’Associazione si propone di:
a) promuovere la ricerca e l’insegnamento a livello universitario con riferimento agli aspetti giuridici, politici, sociali, economici e storici dell’organizzazione, del funzionamento e dello sviluppo dei processi e delle istituzioni di integrazione e unificazione europea;
b) cooperare con analoghe associazioni ed istituzioni pubbliche e private operanti in Italia, in Europa e negli altri continenti, in particolare con la European Community Studies Association (ECSA World) e la comunità accademica Jean Monnet;
c) promuovere e organizzare seminari di studio e conferenze;
d) incoraggiare la pubblicazione di opere scientifiche in materia;
e) favorire la creazione di centri di documentazione, gruppi di studio e di ricerca; organizzare concorsi e borse di studio; istituire premi e ricompense;

Articolo 3

È escluso dalle finalità dell’Associazione qualsiasi scopo di lucro. È inoltre esclusa qualsiasi attività commerciale.

Articolo 4

Il domicilio fiscale e la sede legale dell’Associazione vengono fissate presso la sede del Presidente pro-tempore.

Articolo 5

L’Associazione ha durata illimitata.

 

Soci

 

Articolo 6

L’Associazione è costituita da soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.
Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione.
Possono essere ammessi all’Associazione quali soci ordinari, docenti e ricercatori universitari, nonché studiosi operanti nel campo dell’integrazione e unificazione europea, presentati da due soci e che abbiano ottenuto il gradimento del Consiglio direttivo espresso a maggioranza degli aventi diritto.
Il Consiglio stabilisce annualmente l’ammontare delle quote associative.
Le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che versano una quota annuale non inferiore a dieci volte la quota fissata dal Consiglio direttivo per i soci ordinari, potranno essere ammessi a far parte dell’Associazione secondo le modalità di cui al terzo comma del presente articolo e riceveranno la qualifica di soci sostenitori.
Il Consiglio direttivo può attribuire il titolo di socio onorario alle persone che rendono o che abbiano reso servizio particolare all’Associazione, nonché a studiosi di chiara fama nel campo dell’integrazione europea.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota.
I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

 

Patrimonio

 

Articolo 7

L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dalle quote dei soci;
b) dai contributi pubblici, privati, comunitari, sia occasionali che periodici;
c) da eventuali sopravvenienze attive che emergessero a seguito dell’effettuazione di lavori, studi e ricerche.

 

Organi

Articolo 8

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Comitato dei Garanti;
f) il Revisore dei Conti.
Tutte le cariche sono gratuite.
Tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario Generale una indennità annuale.

 

Assemblea

 

Articolo 9

L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari ed è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente.
L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei membri del Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

Articolo 10

Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera o messaggio di posta elettronica spediti a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Articolo 11

Sono di competenza dell’Assemblea:
a) l’approvazione della relazione del Presidente sull’attività svolta dall’Associazione;
b) l’approvazione del rendiconto del Segretario Generale;
c) l’elezione del Consiglio direttivo e dei Membri eletti del Comitato dei Garanti;
d) l’elezione del Revisore su proposta del Consiglio direttivo;
e) le altre delibere attinenti alla attività della Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio;
f) le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 12

Ogni socio, quale che ne sia la categoria di appartenenza ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Articolo 13

Per le modifiche al presente statuto e per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci in regola con le quote sociali.

 

Consiglio direttivo

 

Articolo 14

II Consiglio direttivo è composto di un numero di membri variabile da sette a quindici eletti dall’Assemblea con almeno un rappresentante per ciascuna delle cinque aree disciplinari di cui all’art. 2 del presente statuto.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.
Le riunioni sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno sette giorni prima dell’adunanza (salvi i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal membro del Consiglio designato dagli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Esso è convocato dal Presidente su iniziativa sua o su richiesta di almeno un terzo dei membri del medesimo.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio elegge fra i suoi membri per un triennio il Presidente e il Segretario Generale, cui può decidere di affiancare un Segretario Generale aggiunto. Il Presidente e il Segretario Generale sono rieleggibili.

Articolo 15

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la-promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, l’ammissione dei nuovi soci, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote sociali. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

 

Presidente

 

Articolo 16

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.
Il Presidente può designare, tra i Membri del Consiglio, uno o più Vice Presidenti con la funzione di sostituirlo nella gestione ordinaria in caso di impedimento temporaneo e di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni. Le cariche di Vice Presidente decadono al termine del mandato del Presidente o in caso di sua cessazione dall’incarico. Nel caso di cessazione anzi tempore dall’incarico del Presidente, il Decano del Comitato dei Garanti presiede e convoca il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente, che rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo.

 

Segretario Generale

 

Articolo 17

Il Segretario Generale, nelle cui funzioni sono presenti anche quelle di Tesoriere, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio e dal Presidente.
Il Segretario Generale riferisce annualmente alla Assemblea sulla gestione economica dell’Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Segretario Generale aggiunto coadiuva il Segretario Generale operando secondo le sue direttive.

 

Il Comitato dei Garanti

 

Articolo 18

Il Comitato dei Garanti è composto dagli ex presidenti dell’AUSE in quanto membri di diritto. Su proposta del Consiglio Direttivo, la partecipazione al Comitato dei Garanti può essere estesa ad altri membri scelti fra studiosi di chiara fama e soci che abbiano svolto compiti di direzione di Centri Europei. L’elezione spetta all’Assemblea dei Soci. I membri eletti restano in carica per un mandato triennale, rinnovabile.
Il Comitato dei Garanti si esprime in base a parere collegiale. I suoi membri ricoprono il ruolo di probiviri dell’Associazione e di garanti dell’attività scientifica.
Il Comitato dei Garanti esprime parere obbligatorio sulle candidature agli organi dell’Associazione.
I membri del Comitato dei Garanti non possono far parte del Consiglio direttivo.

 

Il Revisore dei Conti

 

Articolo 19

Il Revisore dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

Scioglimento

 

Articolo 20

In caso di scioglimento dell’Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione o scopi affini, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci

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